Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata

Art. 15 — Interventi in caso di pubbliche calamità

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Nel quadro dei compiti istituzionali delle Forze armate e nei limiti stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, fermo restando il compito prioritario della difesa della Patria, e' consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamita', l'impiego dei militari di leva per concorrere nella fase di prima emergenza oltre che al soccorso immediato delle popolazioni colpite, al ripristino di infrastrutture pubbliche, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, nonche' alla salvaguardia dell'ambiente naturale. A tale scopo il Ministro della difesa dispone i possibili interventi d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art15 · fonte su Normattiva