Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata
Art. 28 — Programma di istruzione sportiva
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L'attivita' sportiva, condotta da istruttori qualificati, e' parte integrante della formazione del militare di leva. I programmi di istruzione devono comprendere appositi periodi destinati alla anzidetta attivita'.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010
