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A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge gli assegni spettanti ai dipendenti statali, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, competono anche ai militari di cui all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 440, che risultino con carico di famiglia. La misura del sussidio che, in base alla legge 10 dicembre 1957, n. 1248, viene versato a titolo di soccorso giornaliero alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e' raddoppiata.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art31 · fonte su Normattiva