Art. 658 — Assegni di sede
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64
Testo vigente dal 31 maggio 2017, tuttora in vigore · versione 73 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64
Testo vigente dal 31 maggio 2017, tuttora in vigore · versione 73 su Normattiva
Spiegazione
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4 versioni dal 1994
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - IN GENERE Personale scolastico in servizio all'estero - C.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 - Assegno di sede - Indennità integrativa speciale - Cumulabilità - Fondamento.
In tema di personale scolastico in servizio all'estero, a decorrere dal c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 - il quale non prevede più la ritenuta dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del precedente c.c.n.l. del 24 luglio 2003 - l'importo corrispondente a detta indennità, conglobata nello stipendio tabellare, si cumula con l'assegno di sede poiché, stante la funzione indennitaria e non retributiva di quest'ultimo, esso - se non espressamente stabilito - non è suscettibile di riduzioni in detrazione del trattamento retributivo.
Precedenti: 663415-01, 675544-01, 655399-01
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Dirigenti scolastici in servizio all'estero - Parte variabile della retribuzione di posizione - Regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 31, comma 3, del c.c.n.l. del 7.8.2024 - Spettanza - Esclusione. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.
Ai dirigenti scolastici in servizio all'estero, fino alla stipula dell'art. 31, comma 3, del c.c.n.l. del 7.8.2024, non compete la parte variabile della retribuzione di posizione, in quanto la previsione speciale di cui all'art. 48, comma 4, del c.c.n.l. del 2006 - riferita alla sola dirigenza estera - riconosce la sola parte fissa della retribuzione medesima.
Riguarda ancheart. 29 d.lgs. 64/2017
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Impiego pubblico - Ispettori tecnici del ministero della pubblica istruzione - Servizio presso le istituzioni scolastiche all’estero - Mancato riconoscimento di un assegno di sede commisurato alle funzioni - Lamentata disparità di trattamento rispetto ad altro personale svolgente analoghe funzioni e lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della tabella contenuta nell'art. 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione, "nella parte in cui viene assegnato agli ispettori tecnici un assegno mensile lordo pari, nella componente base, a L. 120.000 anziché un assegno di sede corrispondente a quello attribuito al personale svolgente le medesime funzioni". Nell'esercizio della discrezionalità spettantegli, infatti, il legislatore ha operato una scelta non viziata da manifesta irragionevolezza o da palese arbitrarietà e che non comporta una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del personale dell'amministrazione scolastica inquadrato nel nuovo ruolo degli "ispettori tecnici": ciò tenendo conto della natura non retributiva del predetto assegno di sede, bensì soltanto indennitaria dei maggiori oneri dovuti all'espletamento del servizio all'estero. - In tema di discrezionalità legislativa in materia di meccanismi di perequazione del trattamento economico, citata l'ordinanza n. 254/2001. - Sul fluire del tempo come elemento di per sé idoneo a differenziare situazioni soggettive che il legislatore, nell'ambito di una valutazione di carattere economico-finanziario, ha in precedenza ritenuto di non diversificare, citate – tra le tante – le sentenze n. 374/2002, n. 126/2000, n. 117/1999 e n. 311/1995. - Sulla circostanza che il principio di buon andamento di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, non possa essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi, menzionate le ordinanze n. 263/2002, n. 205/1998 e la sentenza n. 273/1997.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di personale scolastico in servizio all'estero, a decorrere dal c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 - il quale non prevede più la ritenuta dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del precedente c.c.n.l. del 24 luglio 2003 - l'importo corrispondente a detta indennità, conglobata nello stipendio tabellare, si cumula con l'assegno di sede poiché, stante la funzione indennitaria e non retributiva di quest'ultimo, esso - se non espressamente stabilito - non è suscettibile di riduzioni in detrazione del trattamento retributivo.
Rv. 675767-01
Ai dirigenti scolastici in servizio all'estero, fino alla stipula dell'art. 31, comma 3, del c.c.n.l. del 7.8.2024, non compete la parte variabile della retribuzione di posizione, in quanto la previsione speciale di cui all'art. 48, comma 4, del c.c.n.l. del 2006 - riferita alla sola dirigenza estera - riconosce la sola parte fissa della retribuzione medesima.
Rv. 675544-01
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della tabella contenuta nell'art. 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale…
ECLI:IT:COST:2003:190 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art658 · fonte su Normattiva