Art. 37 — Valutazione dei precedenti di carriera
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Nella legge 28 marzo 1968, n. 397, all'articolo 9, primo comma, dopo il sesto capoverso della lettera d), e' inserito il seguente: "1/20 per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle armi o corpi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;". Nella legge 11 dicembre 1975, n. 627, all'articolo 9, secondo comma, dopo il sesto capoverso della lettera d), e inserito il seguente: "0,50/20 per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010
