Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata

Art. 51 — Ufficiali di complemento della Guardia di finanza

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Le agevolazioni, i benefici e le disposizioni sul trattamento economico degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate previsti nella presente legge si intendono estesi anche agli ufficiali di complemento in servizio di leva presso il Corpo della guardia di finanza.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art51 · fonte su Normattiva