Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata

Art. 6 — Ferme di leva particolari e regime transitorio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 1990 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Nello stato di previsione del Ministero della difesa sono indicate in apposita tabella la ripartizione dei militari di leva tra le Forze armate nonche' le eventuali aliquote di giovani ammessi alla ferma di leva in qualita' di ausiliari nell'Arma dei carabinieri. I giovani che chiedono di poter svolgere il servizio militare di leva nell'Arma dei carabinieri devono presentare domanda al Consiglio di leva o alle stazioni dei carabinieri. I requisiti ed i criteri per l'ammissione sono indicati nel manifesto di chiamata alle armi. Soddisfatte le esigenze delle Forze armate, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il Ministro della difesa - di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro di grazia e giustizia - stabilisce i contingenti provvisoriamente autorizzati a prestare servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nel periodo transitorio di cui al comma 3 del presente articolo le disposizioni, i benefici ed i limiti previsti nella presente legge per i militari in servizio di leva in qualita' di ausiliari nell'Arma dei carabinieri si intendono estesi e riferiti, in quanto applicabili, ai giovani in servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le norme di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, ((...)).

Testo in vigore dal 12 agosto 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art6 · fonte su Normattiva