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E' in facolta' del Ministro per la difesa di stabilire per ogni esercizio finanziario i capi di corredo che gli ufficiali, i marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica e gli ufficiali e i capi della Marina possono prelevare a pagamento dai magazzini militari. I prezzi di cessione sono stabiliti in apposite tariffe calcolate in base ai prezzi di costo. Le somme introitate per vestiario ceduto a pagamento e per vendita di residui debbono essere versate presso le Tesorerie provinciali per il conseguente reintegro dei relativi importi a favore dei capitoli riguardanti il vestiario dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;26~art4 · fonte del testo