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Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento del personale volontario fra i cittadini italiani che ne facciano domanda e che, oltre a tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non abbiano superato gli anni 40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili. Il personale volontario e' iscritto nei quadri dei comandi provinciali in ordine di grado e di anzianita'. Le norme sull'avanzamento del personale volontario saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Fino a quando non sara' emanato tale regolamento, continuano ad applicarsi, per il reclutamento e l'avanzamento del personale volontario, per quanto non in contrasto con le successive norme di legge, le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699. L'articolo 69 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' abrogato.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1970 al 20 aprile 2006
