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[1]L'articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' sostituito dal seguente:

[2]"Il personale volontario e' assicurato contro tutti gli infortuni in servizio e le infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio, da accertarsi ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente articolo 49, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilita'. I massimali sono stabili con provvedimento del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro. Sono a carico dello Stato le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio".

Testo in vigore dal 16 dicembre 1970 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996~art15 · fonte su Normattiva