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[1]L'articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' sostituito dal seguente:
[2]"Il personale volontario e' assicurato contro tutti gli infortuni in servizio e le infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio, da accertarsi ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente articolo 49, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilita'. I massimali sono stabili con provvedimento del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro. Sono a carico dello Stato le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio".
Testo in vigore dal 16 dicembre 1970 al 20 aprile 2006
