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E' istituito il Servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla tabella A, con i seguenti compiti: curare l'organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria presso le scuole centrali antincendi e di protezione civile, i comandi provinciali, e loro distaccamenti ed i reparti operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; sovraintendere alla preparazione del personale in materia di pronto soccorso; curare il coordinamento e la vigilanza, mediante gli ispettori sanitari, dei servizi svolti dai medici liberi professionisti incaricati della assistenza sanitaria presso le scuole centrali ed i comandi provinciali. Il direttore del servizio sanitario presiede le commissioni per l'accertamento della idoneita' psico-fisica dei candidati ai concorsi di ammissione alle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1970 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996~art16 · fonte su Normattiva