I servizi di ruolo prestati dai personali di chi al precedente articolo, anteriormente alla assunzione od al passaggio, sono valutati, agli effetti del collocamento a riposo e dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, secondo le norme vigenti per il personale dell'Amministrazione di provenienza. Per la valutazione dei servizi di cui al precedente comma non e' dovuto alcun contributo da parte degli interessati, ne' si fa luogo al trasferimento dall'una all'altra Amministrazione e dall'una all'altra Opera di previdenza delle ritenute operate ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza durante la prestazione dei servizi stessi.

Testo vigente dal 31 ottobre 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-10-12;771~art2 · fonte del testo