Agli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che vengano assunti o comunque facciano passaggio in altra Amministrazione statale si applicano, dalla data dell'assunzione o del passaggio, le disposizioni vigenti per il collocamento a riposo e per il trattamento di quiescenza e di previdenza dei personali civili e militari dello Stato. Ai dipendenti statali di ruolo, civili e militari, che vengano assunti o comunque facciano passaggio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si applicano, dalla data della assunzione o del passaggio, le disposizioni vigenti per il collocamento a riposo e per il trattamento di quiescenza e di previdenza degli agenti delle Ferrovie dello Stato. Le disposizioni di cui ai precedenti commi valgono anche per le assunzioni o i passaggi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 31 ottobre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-10-12;771~art1 · fonte del testo