Rimangono fermi i provvedimenti di riconoscimento e di riscatto dei servizi di ruolo adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo l'abbuono dell'eventuale parte di contributo ancora da pagarsi alla data predetta. Per quanto riguarda l'eventuale periodo non riconosciuto o non riscattato si applicano le norme contenute nel precedente art. 2.
Testo vigente dal 31 ottobre 1949
