E' abrogato l'art. 5 della legge 23 luglio 1914, n. 742. Per gli agenti ferroviari gia' passati ad altre Amministrazioni dello Stato con diritto a rimanere iscritti al Fondo pensioni ed all'Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato, restano ferme le disposizioni in vigore che regolano il loro collocamento a riposo ed il loro trattamento di quiescenza, e di previdenza.
Testo vigente dal 31 ottobre 1949
