E' abrogato l'art. 5 della legge 23 luglio 1914, n. 742. Per gli agenti ferroviari gia' passati ad altre Amministrazioni dello Stato con diritto a rimanere iscritti al Fondo pensioni ed all'Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato, restano ferme le disposizioni in vigore che regolano il loro collocamento a riposo ed il loro trattamento di quiescenza, e di previdenza.

Testo vigente dal 31 ottobre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-10-12;771~art8 · fonte del testo