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L'assegno mensile spettante in aggiunta al trattamento di quiescenza agli ufficiali ai quali e' dovuto il trattamento economico di sfollamento e liquidato o riliquidato di ufficio, tenendo conto del nuovo stipendio ridotto del 10 per cento.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-15;1577~art3 · fonte su Normattiva