Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Salvo quanto previsto dalla presente legge, restano ferme tutte le altre disposizioni che regolano il trattamento economico di attivita' e di quiescenza degli ufficiali di cui agli articoli precedenti, comprese quelle relative agli aumenti periodici di stipendio.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-12-15;1577~art5 · fonte del testo