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Agli assistenti di cui al precedente articolo 4 e' attribuita un'indennita' di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 11.000, elevata a lire 13.500 per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla, libera docenza. Agli assistenti che non svolgono privatamente alcuna, attivita' professionale e di consulenza professionale retribuita e che non abbiano redditi tassabili ai fini dell'imposta complementare progressiva, sul reddito, diversi dallo stipendio, in misura eccedente le lire 300.000 annue, l'indennita' di ricerca scientifica e' corrisposta, nella misura lorda mensile di lire 15.000, elevata a lire 20.000 per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera, docenza. L'indennita' di ricerca scientifica e' corrisposta per dodici mesi all'anno ed e' subordinata alla corresponsione dello stipendio; nei casi in cui questo e' ridotto, l'indennita' e' ridotta nella, stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. L'attribuzione dell'indennita' di ricerca scientifica nella misura maggiorata e' stabilita con decreto del Ministro per la difesa. L'indennita', di ricerca scientifica assorbe ogni altra indennita' che in atto gli assistenti eventualmente percepiscano.

Testo in vigore dal 22 marzo 1963 al 10 giugno 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;248~art5 · fonte del testo