Gli articoli 3 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 248, sono, con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge sostituiti dai seguenti: "Art. 3. - Ai professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina e' attribuita un'indennita' di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 85.000. L'indennita' di ricerca scientifica e' corrisposta per dodici mesi all'anno ed e' subordinata alla corresponsione dello stipendio; nei casi in cui questo e' ridotto, e' ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. L'indennita' di ricerca scientifica e' ridotta della meta' per coloro che svolgono privatamente libera attivita' professionale o di consulenza professionale retribuita con un reddito netto annuo, escluso quello derivante da diritti d'autore, tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore ad 1 milione di lire. L'indennita' di ricerca scientifica assorbe ogni altra indennita' che in atto i professori eventualmente percepiscano, l'assegno mensile della legge 19 aprile 1962, n. 175, e l'assegno temporaneo della legge 28 gennaio 1963, n. 20". "Art. 5. - Agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina e' attribuita un'indennita' di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 35.000, elevata a lire 40.000 per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza. Si applicano per le modalita' di corresponsione, eventuale riduzione e non cumulabilita', i commi secondo e terzo del precedente articolo 3".

Testo vigente dal 26 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;310~art2 · fonte su Normattiva