Art. 1
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[1]Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle seguenti misure mensili lorde:
[2]Generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti..... L. 75.000 Generali di divisione e gradi corrispondenti........ L. 70.000 Generali di brigata e gradi corrispondenti......... L. 52.000 Colonnelli e gradi corrispondenti............. L. 39.000 Tenenti colonnelli e gradi corrispondenti......... L. 31.500 Maggiori e gradi corrispondenti.............. L. 24.650 Capitani e gradi corrispondenti.............. L. 23.350 Tenenti e sottotenenti e gradi corrispondenti....... L. 18.000 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373
1Il D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 ha disposto (con l'art. 19 comma 1 lettera a)) che e' soppresso l'assegno temporaneo di cui all'art. 1 della legge 30 gennaio 1963, n. 43. Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1965.
Testo in vigore dal 1 maggio 1965 al 9 ottobre 2010
