Art. 1
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[1]Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle seguenti misure mensili lorde:
[2]Generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti..... L. 75.000 Generali di divisione e gradi corrispondenti........ L. 70.000 Generali di brigata e gradi corrispondenti......... L. 52.000 Colonnelli e gradi corrispondenti............. L. 39.000 Tenenti colonnelli e gradi corrispondenti......... L. 31.500 Maggiori e gradi corrispondenti.............. L. 24.650 Capitani e gradi corrispondenti.............. L. 23.350 Tenenti e sottotenenti e gradi corrispondenti....... L. 18.000
Testo in vigore dal 13 febbraio 1963 al 1 maggio 1965
