Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1963 al 1 maggio 1965. Leggi il testo vigente →

[1]Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle seguenti misure mensili lorde:

[2]Generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti..... L. 75.000 Generali di divisione e gradi corrispondenti........ L. 70.000 Generali di brigata e gradi corrispondenti......... L. 52.000 Colonnelli e gradi corrispondenti............. L. 39.000 Tenenti colonnelli e gradi corrispondenti......... L. 31.500 Maggiori e gradi corrispondenti.............. L. 24.650 Capitani e gradi corrispondenti.............. L. 23.350 Tenenti e sottotenenti e gradi corrispondenti....... L. 18.000

Testo in vigore dal 13 febbraio 1963 al 1 maggio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-01-30;43~art1 · fonte del testo