Art. 5
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Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali - a titolo di indennita' militare o di indennita' speciale di pubblica sicurezza o di indennita' di servizio speciale, e di indennita' militare speciale o di indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza o di indennita' mensile di servizio antincendi - non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente coefficiente di stipendio - a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, calcolato in misura di 24 ore, di assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 175, e di assegno temporaneo spettante dal 1 gennaio 1963 - la differenza viene attribuita a titolo di assegno personale riliquidabile a seguito di promozione. Ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al comma precedente si tiene conto delle misure dell'indennita' militare stabilita a decorrere dal 1 settembre 1962, anche se il sottufficiale, in quanto fruisca dell'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, non abbia titolo alle predette misure della indennita' militare decorrente dal 1 settembre 1962.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1963 al 1 maggio 1965
