Art. 5
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Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali - a titolo di indennita' militare o di indennita' speciale di pubblica sicurezza o di indennita' di servizio speciale, e di indennita' militare speciale o di indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza o di indennita' mensile di servizio antincendi - non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente coefficiente di stipendio - a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, calcolato in misura di 24 ore, di assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 175, e di assegno temporaneo spettante dal 1 gennaio 1963 - la differenza viene attribuita a titolo di assegno personale riliquidabile a seguito di promozione. Ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al comma precedente si tiene conto delle misure dell'indennita' militare stabilita a decorrere dal 1 settembre 1962, anche se il sottufficiale, in quanto fruisca dell'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, non abbia titolo alle predette misure della indennita' militare decorrente dal 1 settembre 1962.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 21 aprile 1965, n.373
1Il D.P.R. 21 aprile 1965, n.373 ha disposto (con l'art. 19 comma 1 lettera b)) che e' soppresso l'assegno personale di cui all'art. 5 della legge 30 gennaio 1963, n. 43. Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1965.
Testo in vigore dal 1 maggio 1965 al 9 ottobre 2010
