Art. 6
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[1]Al personale delle categorie contemplate nei precedenti articoli 3 e 4, cessato dal servizio anteriormente al 1 gennaio 1963 con diritto a pensione, e' attribuito, dalla stessa data del 1 gennaio 1963 un assegno temporaneo nelle seguenti misure mensili lorde:
[2]Aiutante di battaglia e Marescialli............. L. 7.200 Brigadiere, vice Brigadiere e gradi corrispondenti..... L. 5.600 Appuntato, Carabiniere e gradi corrispondenti........ L. 5.000 Detto assegno non e' cumulabile con l'indennita' una volta tanto prevista per il primo semestre 1963 a favore dei titolari di pensioni ordinarie, salvo il diritto di opzione per il trattamento piu' favorevole. L'assegno temporaneo di cui ai precedenti commi non e' computato agli effetti della determinazione della misura dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, ai sottufficiali ai guadli e' dovuto il trattamento economico di sfollamento.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1963 al 1 marzo 1968
