Art. 7
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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvedera' per lire 13 miliardi e 300 milioni con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo e per 2 miliardi e 500 milioni mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli nn. 117 (260 milioni), 109 (500 milioni), 140 (500 milioni), 144 (500 milioni), 156 (250 milioni), 171 (200 milioni), 232 (103 milioni), dello stato di previsione del Ministero della difesa; dei capitoli nn. 74 (25 milioni), 59 (25 milioni), 69 (34 milioni) dello stato di previsione del Ministero dell'interno del capitolo n. 89 (72 milioni) dello stato di previsione del Ministero delle finanze; del capitolo n. 64 (31 milioni) dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010
