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Alle suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e col Sovrano Militare Ordine di Malta il compenso, gia' previsto per le religiose infermiere in servizio negli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito e della Marina dal regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563, e' corrisposto nella misura seguente: lire 40 giornaliere dal 1 luglio 1945; lire 50 giornaliere dal 1 gennaio 1946; lire 80 giornaliere dal 1 gennaio 1947; lire 150 giornaliere dal 1 gennaio 1948; lire 200 giornaliere dal 1 novembre 1948; lire 250 giornaliere dal 1 luglio 1949. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 giugno 1959, n. 403

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1959

La L. 3 giugno 1959, n. 403 ha disposto (con l'art. 1) che "Il compenso, di cui all'art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 27, per le suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e col Sovrano Militare Ordine di Malta e' elevato a lire 400 giornaliere a decorrere dal 1 gennaio 1959".

L. 3 giugno 1959, n. 403, come modificata dalla L. 18 maggio 1967, n. 376

2

La L. 3 giugno 1959, n. 403, come modificata dalla L. 18 maggio 1967, n. 376, ha disposto (con l'art. 1) che "Il compenso di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1959, n. 403, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina ed agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e col Sovrano militare ordine di Malta e' fissato in lire 600 giornaliere."

Testo in vigore dal 29 giugno 1967 al 23 gennaio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 giugno 1967

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1959 al 29 giugno 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 giugno 1959, n. 403, come modificata dalla L. 18 maggio 1967, n. 376

    La L. 3 giugno 1959, n. 403, come modificata dalla L. 18 maggio 1967, n. 376, ha disposto (con l'art. 1) che "Il compenso di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1959, n. 403, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina ed agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e col Sovrano militare ordine di Malta e' fissato in lire 600 giornaliere."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;27~art1 · fonte del testo