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Alle suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e col Sovrano Militare Ordine di Malta il compenso, gia' previsto per le religiose infermiere in servizio negli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito e della Marina dal regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563, e' corrisposto nella misura seguente: lire 40 giornaliere dal 1 luglio 1945; lire 50 giornaliere dal 1 gennaio 1946; lire 80 giornaliere dal 1 gennaio 1947; lire 150 giornaliere dal 1 gennaio 1948; lire 200 giornaliere dal 1 novembre 1948; lire 250 giornaliere dal 1 luglio 1949. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 giugno 1959, n. 403
1con decorrenza dal 1 gennaio 1959
La L. 3 giugno 1959, n. 403 ha disposto (con l'art. 1) che "Il compenso, di cui all'art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 27, per le suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e col Sovrano Militare Ordine di Malta e' elevato a lire 400 giornaliere a decorrere dal 1 gennaio 1959".
L. 3 giugno 1959, n. 403, come modificata dalla L. 18 maggio 1967, n. 376
2La L. 3 giugno 1959, n. 403, come modificata dalla L. 18 maggio 1967, n. 376, ha disposto (con l'art. 1) che "Il compenso di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1959, n. 403, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina ed agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e col Sovrano militare ordine di Malta e' fissato in lire 600 giornaliere."
Testo in vigore dal 29 giugno 1967 al 23 gennaio 1970
