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Alle suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e col Sovrano Militare Ordine di Malta il compenso, gia' previsto per le religiose infermiere in servizio negli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito e della Marina dal regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563, e' corrisposto nella misura seguente: lire 40 giornaliere dal 1 luglio 1945; lire 50 giornaliere dal 1 gennaio 1946; lire 80 giornaliere dal 1 gennaio 1947; lire 150 giornaliere dal 1 gennaio 1948; lire 200 giornaliere dal 1 novembre 1948; lire 250 giornaliere dal 1 luglio 1949. 1 2 3

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 giugno 1959, n. 403

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1959

La L. 3 giugno 1959, n. 403 ha disposto (con l'art. 1) che "Il compenso, di cui all'art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 27, per le suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e col Sovrano Militare Ordine di Malta e' elevato a lire 400 giornaliere a decorrere dal 1 gennaio 1959".

L. 3 giugno 1959, n. 403, come modificata dalla L. 18 maggio 1967, n. 376

2

La L. 3 giugno 1959, n. 403, come modificata dalla L. 18 maggio 1967, n. 376, ha disposto (con l'art. 1) che "Il compenso di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1959, n. 403, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina ed agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e col Sovrano militare ordine di Malta e' fissato in lire 600 giornaliere."

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1969

La L. 3 giugno 1959, n. 403, come modificata dalla L. 18 maggio 1967, n. 376, a sua volta modificata dalla L. 15 dicembre 1969, n. 1021, ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1969, il compenso di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 376, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e con il Sovrano militare ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' fissato in lire 1.000 giornaliere".

Testo in vigore dal 23 gennaio 1970 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 1967 al 23 gennaio 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 3 giugno 1959, n. 403, come modificata dalla L. 18 maggio 1967, n. 376, a sua volta modificata dalla L. 15 dicembre 1969, n. 1021, ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1969, il compenso di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 376, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e con il Sovrano militare ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' fissato in lire 1.000 giornaliere".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;27~art1 · fonte del testo