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Il compenso, di cui all'art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 27, per le suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e col Sovrano Militare Ordine di Malta e' elevato a lire 400 giornaliere a decorrere dal 1 gennaio 1959.

Testo in vigore dal 25 giugno 1959 al 29 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1959-06-03;403~art1 · fonte del testo