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Il compenso, di cui all'art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 27, per le suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e col Sovrano Militare Ordine di Malta e' elevato a lire 400 giornaliere a decorrere dal 1 gennaio 1959.12
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 maggio 1967, n. 376
1La L. 18 maggio 1967, n. 376, ha disposto (con l'art.1) che "Il compenso di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1959, n. 403, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina ed agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e col Sovrano militare ordine di Malta e' fissato in lire 600 giornaliere."
L. 18 maggio 1967, n. 376, come modificato dalla L. 15 dicembre 1969, n. 1021
2con decorrenza dal 1 gennaio 1969
La L. 18 maggio 1967, n. 376, come modificato dalla L. 15 dicembre 1969, n. 1021, ha disposto (con l'art.1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1969, il compenso di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 376, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e con il Sovrano militare ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' fissato in lire 1.000 giornaliere".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1970 al 9 ottobre 2010
