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Alla copertura dell'onere di lire 12.600.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1958-59, sara' provveduto con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 173 (lire 10.950.000) e n. 174 (lire 1.650.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio anzidetto. Per gli esercizi successivi, alla copertura dell'onere annuo di lire 25.200.000 sara' provveduto con gli ordinari stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli suindicati.

Testo in vigore dal 25 giugno 1959 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-06-03;403~art2 · fonte del testo