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Il compenso di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1959, n. 403, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina ed agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e col Sovrano militare ordine di Malta e' fissato in lire 600 giornaliere.

Testo in vigore dal 14 giugno 1967 al 23 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1967-05-18;376~art1 · fonte su Normattiva