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A decorrere dal 1 gennaio 1969, il compenso di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 376, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e con il Sovrano militare ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' fissato in lire 1.000 giornaliere.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1970 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-15;1021~art1 · fonte del testo