Art. 3 — Modifica dei requisiti per l'ammissione ai concorsi a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte
Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte, si prescinde dai titoli di studio previsti dall'articolo 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per i docenti di materie artistico-professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte per effetto di precedenti norme che non prevedano tali titoli.
Testo vigente dal 6 gennaio 1981
