All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dopo il secondo, e' aggiunto il seguente comma: "Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al primo comma sono integrate, secondo le medesime modalita' di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti". Le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come modificato dalla presente legge, si applicano anche ai concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ultimata la correzione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Testo vigente dal 6 gennaio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-12-22;928~art5 · fonte su Normattiva