Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico

Art. 7 — Norme per l'immissione nei ruoli del personale ispettivo tecnico centrale

I presidi di ruolo che in un precedente concorso a posti di ispettore centrale siano stati inseriti nella graduatoria di merito sono immessi nei ruoli del personale ispettivo tecnico centrale, per i contingenti e i settori relativi agli istituti e scuole di grado e tipo corrispondente a quello cui si riferisce il ruolo di appartenenza, a domanda degli interessati da presentare al Ministero della pubblica istruzione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, e mano a mano che si rendano disponibili i posti nei relativi contingenti e settori. L'immissione e' disposta sulla base di un'unica graduatoria ad esaurimento per ciascun settore.

Testo vigente dal 6 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;928~art7 · fonte su Normattiva