Sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti di autorizzazione alla vendita dei beni di proprieta' delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nonche' i ricorsi contro atti o provvedimenti adottati nel corso della suddetta procedura di vendita. I giudizi pendenti innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria aventi ad oggetto la vendita dei beni di cui al comma 1 sono estinti d'ufficio e cessano di produrre effetti i provvedimenti giudiziali relativi ai suddetti beni, con salvezza delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo. Per i giudizi di cui ai commi 1 e 2 il termine per proporre eventuale ricorso al tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il tribunale amministrativo regionale provvede anche sulle spese del giudizio estinto.

Testo vigente dal 7 settembre 1988

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 90/2000

    Questione infondata
    31 marzo 2000

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 25, comma 1 e 102 comma 2, Cost., la p.l.c. dell'art. 1 comma 2, l. 23 agosto 1988, n. 391 (Norme sull'amministrazione straordinaria) - laddove, disponendo che sono estinti d'ufficio i giudizi pendenti dinanzi all'A.G.O. aventi ad oggetto la vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ed imponendo alle parti l'onere di promuovere 'ex novò tali giudizi dinanzi al giudice amministrativo, individuerebbe il giudice competente in relazione non già a fattispecie astrattamente predeterminate, ma a controversie già insorte; e laddove, operando riguardo ai giudizi in corso uno spostamento della competenza giurisidizionale dal giudice ordinario al giudice amministrativo, condurrebbe a qualificarne quest'ultimo come un giudice "straordinario" - in quanto tale presupposto interpretativo è erroneo, tenuto conto che esso contrasta con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 1 comma 1 l. 391 del 1988 si uniforma ai criteri genrali in tema di riparto della giurisdizione, sicché la previsione di estinzione dei giudizi pendenti dinanzi all'A.G.O. non può interndersi riferita alle controversie (quale quella di specie) in cui si verta in tema di diritti soggettivi.

    Art. 25 cost. · Art. 102 cost. · Art. 1 Norme sull'amministrazione straordinaria

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 239/1989

    Questione inammissibile
    21 aprile 1989

    Manifesta inammissibilità della questione perché sollevata dopo la proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione. - S. nn. 221/1972, 135/1975, 118 e 186/1976, 43/1977, 43/1980 e 173/1981.

    Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 102 cost. · Art. 103 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-08-23;391~art1 · fonte su Normattiva