Sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti di autorizzazione alla vendita dei beni di proprieta' delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nonche' i ricorsi contro atti o provvedimenti adottati nel corso della suddetta procedura di vendita. I giudizi pendenti innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria aventi ad oggetto la vendita dei beni di cui al comma 1 sono estinti d'ufficio e cessano di produrre effetti i provvedimenti giudiziali relativi ai suddetti beni, con salvezza delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo. Per i giudizi di cui ai commi 1 e 2 il termine per proporre eventuale ricorso al tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il tribunale amministrativo regionale provvede anche sulle spese del giudizio estinto.
Testo vigente dal 7 settembre 1988
