Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1950 al 12 aprile 1961. Leggi il testo vigente →

Per coprire i posti rimasti vacanti in sede di concorsi per l'ammissione all'Accademia militare, effettuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, il Ministro per la difesa e' autorizzato ad ammettere direttamente al secondo anno di detta Accademia mediante concorso per esami, i sottotenenti di complemento delle varie armi e del servizio automobilistico, che siano in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione all'Accademia stessa e che al 1 ottobre dell'anno in cui e' bandito il concorso non abbiano superato il venticinquesimo anno di eta'. I sottotenenti di complemento vincitori del concorso dovranno rinunciare al grado rivestito per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi. Tuttavia, per coloro che non conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, la rinuncia al grado si considera come non avvenuta.

Testo in vigore dal 13 luglio 1950 al 12 aprile 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-06-09;449~art2 · fonte del testo