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((Per coprire i posti rimasti vacanti in sede di concorsi per l'ammissione all'Accademia militare, effettuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, il Ministro per la difesa e' autorizzato ad ammettere direttamente al secondo anno di detta Accademia mediante concorso per esami i tenenti e i sottotenenti di complemento delle varie armi e del servizio automobilistico, che siano in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione all'Accademia stessa e che al 1 ottobre dell'anno in cui e' bandito il concorso non abbiano superato il venticinquesimo anno di eta'. I tenenti e i sottotenenti di complemento vincitori del concorso dovranno rinunciare al grado rivestito per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi. Tuttavia, per coloro che non conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, la rinuncia al grado si considera come non avvenuta)).
Testo in vigore dal 12 aprile 1961 al 9 ottobre 2010
