Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui all'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, numero 1033, e' integrato da un rappresentante degli artigiani designato dalla organizzazione sindacale dell'artigianato piu' rappresentativa a carattere nazionale. I Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1962, numero 1712, sono integrati da un rappresentante degli artigiani, nominato con decreto del prefetto su designazione dell'organizzazione sindacale dell'artigianato piu' rappresentativa.
Testo vigente dal 10 maggio 1965
