Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente: "In ogni capoluogo di regione e istituito un comitato regionale dell'Istituto composto da:

  • 1)dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
  • 2)tre rappresentanti dei datori di lavoro;
  • 3)tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attivita' commerciali;
  • 4)un rappresentante dell'ente regione;
  • 5)il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro o dell'ispettorato regionale del lavoro;
  • 6)il dirigente della locale ragioneria regionale dello Stato od un funzionario del medesimo ufficio dallo stesso designato;
  • 7)il dirigente della sede regionale dell'Istituto;
  • 8)i presidenti dei comitati provinciali della regione". Il terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente: "I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale". Il quinto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e abrogato.

Testo vigente dal 13 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art42 · fonte su Normattiva