Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce i comitati nazionali di cui al precedente articolo 11, chiamando a farne parte, per i primi due anni, in mancanza delle unioni nazionali riconosciute, oltre ai rappresentanti di cui al precedente articolo 11, le organizzazioni di produttori del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale. Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte dei comitati regionali, in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute di cui al precedente articolo 5, oltre ai rappresentanti di cui al precedente articolo 11, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore.

Testo vigente dal 7 novembre 1978

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 433/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    La previsione di comitati regionali di vigilanza e di coordinamento nei confronti delle unioni di associazioni operanti nella regione - paralleli ad analoghi comitati nazionali di settore - e` strettamente dipendente dall'esigenza ispiratrice del regolamento comunitario n. 1360 del 1978, relativa al superamento della polverizzazione delle unita` produttrici, e pone, altresi`, la premessa indispensabile per la realizzazione di una programmazione di settore al livello nazionale. Lungi dal violare l'autonomia regionale, le disposizioni di legge impugnate manifestano una attenzione particolare verso la stessa, al punto che, pur nella composizione di "organi misti" di coordinamento, quali sono i predetti comitati, circoscrivono i poteri dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali alla semplice formulazione di un parere non vincolante. La previsione di una composizione-tipo dei comitati regionali, estensibile a tutte le regioni, appare finalizzata all'interesse nazionale di approntare una rete di istituzioni di coordinamento aventi una struttura omologa proprio allo scopo di rendere piu` agevole e piu` efficiente lo svolgimento del processo programmatorio su tutto il territorio nazionale. La prescrizione relativa alla durata in carica dei comitati, e` stabilita per un'esigenza di coordinamento; ma, in quanto disposizione di dettaglio, con efficacia dispositiva e suppletiva, produce effetti all'interno dei singoli ordinamenti regionali solo fino a quando la regione interessata non provveda ad adeguare la disciplina normativa di sua competenza ai principi posti dal legislatore statale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 8, n. 21 st. T.A.A. - degli artt. 11, primo, secondo e terzo comma e 13 L. 20 ottobre 1978, n. 674). - Cfr. S. nn. 214/1985 e 195/1986.

    Art. 3 Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli · Art. 4 Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli · Art. 5 Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli · Art. 11 Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-10-20;674~art13 · fonte su Normattiva