Le associazioni dei produttori e le relative unioni riconosciute dispongono, per la costituzione e per il finanziamento della loro attivita' statutaria, delle entrate derivanti:

  • a)dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dai rispettivi statuti;
  • b)dai contributi e concorsi finanziari, comunitari e nazionali.

Testo vigente dal 7 novembre 1978

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-10-20;674~art8 · fonte su Normattiva