((Con il riconoscimento le associazioni dei produttori e loro unioni acquistano la personalita' giuridica di diritto privato e ad esse non si applica l'articolo 17 del codice civile. Le stesse sono soggette alle forme di pubblicita' previste dall'articolo 33 del codice civile e alla denuncia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come esercenti attivita' agricola, ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni. Spettano alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli i compiti di tutela e rappresentanza delle associazioni aderenti)).

Testo vigente dal 14 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1978-10-20;674~art7 · fonte su Normattiva