Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 13 e 14 sono approvati dal Ministro. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.
Testo vigente dal 20 dicembre 1965
