Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 51 e 52, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non e' piu' valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano, e' collocato a disposizione con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione dell'aliquota di valutazione nella quale era compreso. La non idoneita' all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo.

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art17 · fonte su Normattiva