Qualora nel corso dell'anno un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che seguiva nella graduatoria i pari grado iscritti nel quadro stesso per la determinazione del posto da attribuire all'ufficiale rispetto ai pari grado ancora iscritti in quadro si osservano le norme del secondo comma dell'art. 19.

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art21 · fonte su Normattiva