Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

  • a)per l'avanzamento ad anzianita' tutti gli ufficiali idonei;
  • b)per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare. Gli ufficiali di cui alle lettere a) e b) sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono.

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art19 · fonte su Normattiva