Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:
- a)per l'avanzamento ad anzianita' tutti gli ufficiali idonei;
- b)per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare. Gli ufficiali di cui alle lettere a) e b) sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono.
Testo vigente dal 20 dicembre 1965
