L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 24 e' nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratti di avanzamento ad anzianita', o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratti di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere, a) e 6) del secondo comma dell'articolo 38.

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art40 · fonte su Normattiva