L'ufficiale non valutato a norma dell'articolo 10, primo comma, e' valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione e' effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 38.

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art39 · fonte su Normattiva