Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono ripeterli.
Testo vigente dal 20 dicembre 1965
Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono ripeterli.
Testo vigente dal 20 dicembre 1965
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art46 · fonte su Normattiva